Fondo per il patrocinio legale alle vittime di violenza

Fondo per il patrocinio legale alle vittime di violenza

Inserito, nella sezione Normativa Regionale, il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 gennaio 2017, n. 3

recante “Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti (Articolo 22, legge regionale 24 febbraio 2016,n. 4)”.

Qui di seguito, si riportano i punti salienti.

Per la gestione del fondo la Regione può individuare, attraverso specifica convezione, un soggetto che svolga le funzioni di gestore. A poter usufruire del fondo sono le donne vittime di violenza o maltrattamenti, senza limiti di età, con le caratteristiche riportare all’articolo 2, commi 1,2,3,4,5,6,7 del Regolamento.

Per quanto riguarda l’erogazione del Fondo, sono previste tre fasi: ammissione al Fondo, liquidazione, recupero (art.4).

Per l’ammissione al fondo gli avvocati o le avvocate patrocinati scelti dai soggetti interessati presentano domanda di accesso al Fondo sulla base di un modello seguendo la procedura indicata dalla Regione Piemonte e/o dall’ Ente gestore.

La domanda deve essere presentata presso il foro di appartenenza dell’avvocato/avvocata. Le domande devono avere risposta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. E’ possibile fare ricorso in caso di diniego entro dieci giorni dal ricevimento dello stesso.

La liquidazione del contributo deve avvenire al termine di ciascuna fase processuale o del mandato sulla base di una richiesta di liquidazione corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell’Ordine e deve essere presentata alla Regione Piemonte e/o all’ente gestore.

In qualsiasi momento, anche dopo l’avvenuta liquidazione, la Regione e/o l’ente gestore possono effettuare verifiche sulle pratiche ammesse al contributo, anche rispetto alle pratiche di recupero delle somme in favore della vittima di violenza.

Le controversie relative all’applicazione del Regolamento possono essere sollevate su istanza di una delle due parti, di fronte ad una apposita Commissione.

La Regione Piemonte, l’ente gestore del Fondo, i Consigli degli Ordini degli avvocati e del Piemonte si impegnano periodicamente a dare massima informazione sulla l.r. 4/2016, con particolare riferimento al Fondo.

Con il presente Regolamento, sono abrogati:

  • il regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R
  • il regolamento regionale 18 novembre 2014, n. 4/R

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