Permesso di soggiorno per donne vittime di violenza domestica

Con l’entrata in vigore il 16 ottobre 2013 della Legge 119/2013, è stato introdotto nel Testo Unico Immigrazione l’ art. 18 – bis, disposizione che prevede la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno umanitario per la donna straniera vittima di violenza domestica, qualora il Questore ritenga sussistente un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio. Il Ministero dell’Interno ha divulgato una nuova Circolare in sostituzione della precedente (26 agosto 2013) che illustra le modalità utili al rilascio del nuovo permesso di soggiorno .

Conformemente alla disciplina di carattere generale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, anche il nuovo permesso avrà una durata annuale, rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l’accesso al lavoro ed è convertibile in permesso per lavoro.
La nuova disposizione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 18 per le vittime di tratta, trova applicazione anche per i cittadini comunitari e per i loro familiari stranieri ai quali è rilasciata una carta di soggiorno.
Fonte: A.S.G.I.  Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione
  • Aggiornato il 15 Novembre 2013