Entra in vigore il “divorzio breve”

Con disposizioni che potranno essere subito applicate, anche nel caso in cui il processo di se­parazione dovesse ancora essere pendente, il legislatore, con la nuova legge 6 maggio 2015 n. 55 – pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” dell’11 maggio 2015 n. 107 – e in vigore dal 26 maggio, ha ridotto il termine minimo per proporre la domanda di divorzio portandolo a un anno dall’udienza presidenziale, nel caso di separazione giudiziale, ovvero a sei mesi, ugualmente dall’udienza presidenziale, se vi è stata separazione consensuale omologata.I nuovi termini minimi per il divorzio – Il termine minimo è di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente anche se il procedimento nasce come giudiziale e si consensualizza nella stessa udienza presi­denziale o successivamente.

Sono naturalmente equiparati alla separazione consensuale omologata sia l’accordo di separa­zione raggiunto attraverso la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (articolo 6, primo comma, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito dalla legge 10 novembre 2014 n. 162) sia l’accordo di separazione raggiunto dai coniugi senza figli con l’assistenza fa­coltativa di un avvocato davanti all’ufficiale di stato civile (articolo 12 della normativa citata). In tali casi il termine minimo di sei mesi per poter proporre domanda di divorzio decorre rispettivamen­te dalla data certificata dell’accordo ovvero dalla data dell’atto concluso davanti all’ufficiale di stato civile (articolo 12, comma 4, della normativa citata, come precisato nella circolare n. 19/2014 del ministero dell’Interno) e non dalla successiva data della conferma di tale accordo prevista nella legge.

 

A differenza di quanto qualche proposta di legge aveva ipotizzato prevedendo un allungamento dei tempi in caso di prole minorenne, i termini indicati non subiscono variazione nel caso in cui vi siano figli minori. La presenza di figli minori nati nel matrimonio non incide, quindi, sulla durata del periodo minimo di separazione necessario per richiedere il divorzio. Divorziare può diventare, perciò, questione di pochi mesi.

 

Nonostante che il divorzio sia certamente una facoltà, la maggiore brevità dei termini per di­vorziare nel caso di separazione consensuale, è evidentemente motivata dalla necessità di non frustrare la comune decisione dei coniugi di accelerare l’uscita dal matrimonio.

Fonte: Il Sole 24 Ore

  • Aggiornato il 18 Maggio 2015