Una manifestazione contro il femminicidio ROMA – Sì unanime dell’Aula della Camera alle disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. Il testo, approvato alla Camera con 376 sì e nessun contrario, ora passa al Senato. Prevede anche un inasprimento delle pene per chi uccide il proprio coniuge: fino ad oggi l’assassino poteva cavarsela con 11 anni di carcere, il testo prevede invece l’ergastolo. L’omicidio del coniuge, del partner civile e del convivente viene infatti equiparato a quello dei genitori o dei figli e rientra pertanto nella fattispecie aggravata per la quale è prevista la pena dell’ergastolo.
Per i figli delle vittime, ci sarà assistenza medico-psicologica, difesa già nelle prime fasi del processo penale ed accesso gratuito al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dal reddito. Previsto anche un fondo statale di due milioni all’anno per la creazione di borse di studio e per il loro inserimento lavorativo. Rispetto ai beni delle vittime, è stato modificato invece il sequestro conservativo, per rafforzare la tutela degli orfani rispetto al loro diritto al risarcimento del danno, ed annullato il diritto al godimento dell’eredità e della pensione di reversibilità per i colpevoli di omicidi in famiglia. Finora, infatti, spiega il relatore Franco Vazio (Pd), l’omicida poteva godere della pensione di reversibilità del coniuge ucciso e intascare, anche temporaneamente, parte della sua eredità. La pensione sarà invece immediatamente sospesa a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio, così come il suo diritto a succedere; i suoi beni saranno sequestrati a garanzia del pagamento dei danni subiti dai figli della vittima, che dovranno essere liquidati subito dal giudice penale, almeno per una quota del 50 per cento del loro presumibile ammontare. E queste norme si applicheranno anche nei casi di omicidi commessi a danno della parte dell’unione civile.
In caso di proscioglimento o archiviazione, la sospensione viene meno e lo Stato, salvo vi sia stato subentro dei figli, dovrà corrispondere gli arretrati. La condanna e il patteggiamento comportano automaticamente l’indegnità a succedere (sarà direttamente il giudice penale a dichiararla, senza necessità di un’azione civile da parte degli eredi).
Fonte: repubblica.it