Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 27 giugno 2018, il Decreto n. 11 maggio 2018 con le disposizioni in materia di sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere.
Alle cooperative sociali (di cui alla legge n. 381 del 1991) che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione è concessa nel limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Al fine dell’ammissione al beneficio, in relazione ad ogni assunzione operata sulla base delle agevolazioni previste, le cooperative sociali devono produrre la certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio
Le agevolazioni contributive sono riconosciute dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle cooperative sociali nei limiti delle risorse.
Fonte: dottrinalavoro.it