Reddito di Libertà per donne vittime di violenza

Il DPCM del 17 dicembre 2020 istituisce il Reddito di Libertà, un fondo destinato alle donne seguite dai Centri Antiviolenza e dai Servizi Sociali.

Il contributo viene erogato alle donne vittime di violenza in condizioni di particolare vulnerabilità e/o povertà con o senza figli minori e prevede un importo che può raggiungere i 400,00 euro mensili per il tempo massimo di un anno.

Il fine è quello di contribuire al raggiungimento dell’autonomia personale, economica e abitativa nonché sostenere il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

E’ compatibile con altri strumenti di sostegno come il Reddito di Cittadinanza o sussidi economici di altra natura (es. REM, NASPI, cassa integrazione, ANF, ecc.).

Per la regione Piemonte sono stati stanziati 198.537,00 euro; al raggiungimento di tale limite non sarà consentito l’accoglimento di nuove domande. Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.

Requisiti necessari

Possono beneficiare di questo contributo le donne in possesso di:

  • cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE;
  • residenza in Italia;
  • dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro Antiviolenza che segue la situazione;
  • dichiarazione firmata dal responsabile del Servizio Sociale di riferimento attestante lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

Come presentare la domanda

La domanda dovrà essere presentata da parte delle donne interessate all’INPS, tramite il Comune di residenza, direttamente oppure indirettamente tramite un legale o un delegato, utilizzando il modello preposto.

 

La circolare INPS

  • Aggiornato il 11 Novembre 2021